Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 144


SEGNALAZIONI

1. Chiunque può rivolgere una segnalazione che il Garante può valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento.
2. I provvedimenti del Garante di cui all'articolo 58 del Regolamento possono essere adottati anche d'ufficio.
(Articolo così sostituito dall’art. 13, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

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