Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 132


CONSERVAZIONE DI DATI DI TRAFFICO PER ALTRE FINALITÀ

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione di reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione.
(Comma così modificato dall'art. 6, comma 3, lett. a) e b), D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155, e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109)
1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni.
(Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109, con la decorrenza prevista dall'art. 6, comma 3 del medesimo D.Lgs. 109/2008, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 2008, n. 186)
[2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
(Comma modificato dall'art. 6, comma 3, lett. c) e d), D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155)]
(Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109)
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale. La richiesta di accesso diretto alle comunicazioni telefoniche in entrata può essere effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; diversamente, i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.
(Comma modificato dall'art. 6, comma 3, lett. e), D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 11, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
[4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.]
(Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109)
[4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.
(Comma inserito dall'art. 6, comma 3, lett. f), D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155)]
(Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109)
4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi.
(Comma inserito dall'art. 10, comma 1, L. 18 marzo 2008, n. 48, in vigore dal 5 aprile 2008)
4-quater. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l'ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all'autorità richiedente l'assicurazione dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all'ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall'autorità. In caso di violazione dell'obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.
(Comma inserito dall'art. 10, comma 1, L. 18 marzo 2008, n. 48, in vigore dal 5 aprile 2008)
4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.
(Comma inserito dall'art. 10, comma 1, L. 18 marzo 2008, n. 48, in vigore dal 5 aprile 2008)
5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal Garante secondo le modalità di cui all'articolo 2-quinquiesdecies, volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché ad indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1.
(Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1), 2) e 3), D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109 e, successivamente, dall’art. 11, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
5-bis. E' fatta salva la disciplina di cui all'articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167.
(Comma aggiunto dall’art. 11, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
(Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45)

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