Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 107


TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-sexies e fuori dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106 o dalle misure di cui all'articolo 2-septies.
(Articolo così sostituito dall’art. 8, comma 1, lett. o), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

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