Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 165


abrogato VIOLAZIONE IN MATERIA DI COLLOCAMENTO O AFFISSIONE DI MEZZI DI PUBBLICITÀ
[1. Chiunque non osserva il divieto di collocamento o affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni ed altri mezzi di pubblicità adottato dall'autorità preposta alla tutela paesaggistica a norma dell'articolo 157, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 129,11 a euro 2.582,28.
2. Il responsabile della violazione è tenuto alla rimozione dei mezzi di pubblicità, nel termine assegnato dall'autorità amministrativa. In caso di inottemperanza, la medesima autorità provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.
3. Nei confronti di coloro che, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 157, comma 2, collocano cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali indicati nell'articolo 138, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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