Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 145


abrogato REVOCA O MODIFICA DEGLI ELENCHI
[1. Gli elenchi dei beni e delle località indicati all'articolo 139 approvati dal Ministero prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le integrazioni previste dall'articolo 144, non possono essere revocati o modificati se non previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali che si pronuncia nel termine di quarantacinque giorni dalla data della richiesta.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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