Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 50-quinquies


CAPO III-QUATER Gestione di portali per la raccolta di capitali per le PMI e per le imprese sociali (Capo inserito dall’ art. 30, comma 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) (Rubrica così modificata dall’ art. 18, comma 8, lett. b), D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, a decorrere dal 20 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 112/2017) (GESTIONE DI PORTALI PER LA RACCOLTA DI PMI E PER LE IMPRESE SOCIALI) (Rubrica così modificata dall’ art. 4, comma 10, lett. b), n. 1), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33, dall’ art. 1, comma 70, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e, successivamente, dall’ art. 18, comma 8, lett. c), n. 1), D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, a decorrere dal 20 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 112/2017)

1. È gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le PMI, per le imprese sociali, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in PMI ed è iscritto nel registro di cui al comma 2.
(Comma così modificato dall’ art. 4, comma 10, lett. b), n. 2), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33, dall’ art. 1, comma 70, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e, successivamente, dall’art. 18, comma 8, lett. c), n. 2), D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, a decorrere dal 20 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 112/2017)
2. L'attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le PMI, per le imprese sociali, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in PMI è riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento. Ai soggetti iscritti in tale registro non si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, capo II e dell'articolo 32.
(Comma così modificato dall’ art. 4, comma 10, lett. b), n. 3), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33, dall’ art. 1, comma 70, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e, successivamente, dall’ art. 18, comma 8, lett. c), n. 3), D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, a decorrere dal 20 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 112/2017)
3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1;
d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla Consob;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità stabiliti dalla Consob.
4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza di terzi.
5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:
a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicità;
b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;
c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità;
d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali.
6. La Consob esercita la vigilanza sui gestori di portali per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Consob può chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.
7. I gestori di portali che violano le norme del presente articolo o le disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2, può altresì essere disposta la sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 196. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni della parte II, titolo IV, capo I, applicabili alle imprese di investimento, alle banche, alle SGR e alle società di gestione armonizzate.
(Articolo inserito dall’ art. 30, comma 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha inserito l’intero Capo III-quater)

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