Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 174-ter


abrogato CORRUZIONE DEI REVISORI

[1. Gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione, i quali, nell'esercizio della revisione contabile delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, fuori dei casi previsti dall'articolo 174-bis, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi dà o promette l'utilità].
(Articolo aggiunto dall’art. 35, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e poi abrogato dal comma 21 dell’art. 40, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

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