Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 170-bis


OSTACOLO ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA E DELLA CONSOB (Rubrica così sostituita dall’ art. 24, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Banca d'Italia e alla CONSOB è punito con la reclusione da un mese a quattro anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila.
(Comma così modificato dall’ art. 24, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221)
(Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, lett. l), L. 18 aprile 2005, n. 62)

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