Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 169


PARTECIPAZIONI AL CAPITALE

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, o in quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro 5.164 a euro 51.645.

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