Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 165-septies


POTERI DELLA CONSOB E DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1. La CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate dall'articolo 91, nei riguardi delle società italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società italiane, può esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.
2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione della presente sezione.
(La Sezione VI-bis, comprendente gli articoli da 165-ter a 165-septies, è stata aggiunta dall'art. 6, L. 28 dicembre 2005, n. 262)

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