Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 135-bis


DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

1. Alle società cooperative non si applica il comma 2 dell'articolo 125-bis, nonché il comma 4, lettera b), numero 1), limitatamente alle parole: «del diritto di porre domande prima dell'assemblea» e numero 3, e lettera c), del medesimo articolo. Non si applicano altresì gli articoli 127-bis, 127-ter e 127-quater.
2. Restano ferme le altre esclusioni espressamente previste dal presente decreto.
3. Il termine previsto dall'articolo 126-bis, comma 2, primo periodo, è ridotto a dieci giorni.
(Articolo così sostituito dal comma 10 dell’art. 3, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91)

(La sezione II-bis, comprendente gli articoli da 135 a 135-octies, è stata aggiunta dall'art. 3, comma 11, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, con i limiti di applicabilità indicati nell'art. 7 dello stesso decreto)

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