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PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI EVENTI SISMICI 1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole «centottanta giorni» sono sostituite dalle parole: «trecento giorni». 1-bis. La proroga di cui al comma 1 si applica anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. (Comma inserito dalla legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108) 2. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»; b) alla lettera d), le parole: «100 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»; c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata». (Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108) 2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019»; b) al secondo periodo, le parole: «31 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». (Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108) 2-ter. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole: «e 2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017/2018 e 2018/2019»; b) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017/2018 e 2018/2019»; c) al comma 2, le parole: «ed euro 5 milioni nell'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019»; d) al comma 5, alinea, le parole: «ed euro 5 milioni nell'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019»; e) al comma 5, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: «b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6 milioni nel 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107; b-ter) quanto a euro 900.000 nell'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; f) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 600.000 nell'anno 2018. A tale incremento si dà copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; g) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019». (Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108) 2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificate dal comma 2-ter, si applicano anche ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017. (Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108) 2-quinquies. All'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020». (Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108) 2-sexies. Le proroghe dei termini di scadenza previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017. (Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108) 2-septies. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «e di 13 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019». (Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108) 2-octies. All'onere di cui al comma 2-septies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». (Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108) [Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108: 1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole «centottanta giorni» sono sostituite dalle parole: «trecento giorni». 2. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), dopo le parole «2018» sono aggiunte le seguenti: «e l'anno 2019»; b) la lettera c) è soppressa.]