Decreto Legge del 2018 numero 91 art. 2


PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, le parole «dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 marzo 2019».
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 23 giugno 2017, n. 103, fatta salva l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019.
3. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2022;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2022;
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2022.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108)
3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108)
3-ter. All'articolo 19, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, le parole: «entro il 28 febbraio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 26 febbraio di ciascun anno».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108)
3-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108:
1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, le parole «dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 marzo 2019».
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 23 giugno 2017, n. 103, fatta salva l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019.
3. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021», conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2022.]

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