Decreto Legge del 2018 numero 91 art. 11


PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI BANCHE POPOLARI E GRUPPI BANCARI COOPERATIVI

1. All'articolo 2, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, le parole «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «180 giorni»; all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole «18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2018».
1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1106, dopo le parole: «con sentenza del giudice» sono inserite le seguenti: «, con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)»;
b) al comma 1107:
1) le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2019»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, i risparmiatori di cui al comma 1106 già destinatari di pronuncia favorevole adottata dall'ACF nonché i risparmiatori di cui al medesimo comma 1106, i cui ricorsi, già presentati, saranno decisi con pronuncia favorevole entro il 30 novembre 2018 dall'ACF, possono avanzare istanza alla CONSOB, secondo modalità dalla stessa stabilite entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Autorità, al fine di ottenere tempestivamente l'erogazione, nella misura del 30 per cento e con il limite massimo di 100.000 euro, dell'importo liquidato. A tale fine il fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la cui finalità, nel limite di 25 milioni di euro, è estesa anche alle esigenze di cui al presente comma, è integrato dell'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1106 del presente articolo.».
(Comma inserito dalla legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108)
2. All'articolo 37-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), la parola «maggioritaria» è sostituita dalle seguenti: «pari ad almeno il sessanta per cento»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione.»;
c) al comma 3, lettera b), alinea, dopo le parole «finalità mutualistiche» sono inserite le seguenti: «e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo»;
d) al comma 3, lettera b), n. 1, dopo le parole «obiettivi operativi del gruppo» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-bis,»;
e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.
3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da quest'ultima definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione è sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia.»;
f) al comma 7, alinea, prima delle parole «Il Ministro dell'economia e delle finanze» è inserito il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può essere stabilita una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo.»;
g) al comma 7, la lettera b) è soppressa.».


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108:
1. All'articolo 2, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, le parole «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «180 giorni»; all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole «18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2018».
2. All'articolo 37-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), la parola «maggioritaria» è sostituita dalle seguenti: «pari ad almeno il sessanta per cento»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione.»;
c) al comma 3, lettera b), alinea, dopo le parole «finalità mutualistiche» sono inserite le seguenti: «e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo»;
d) al comma 3, lettera b), n. 1, dopo le parole «obiettivi operativi del gruppo» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-bis,»;
e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.
3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da quest'ultima definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione è sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia.»;
f) al comma 7, alinea, prima delle parole «Il Ministro dell'economia e delle finanze» è inserito il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può essere stabilita una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo.»;
g) al comma 7, la lettera b) è soppressa.».]

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