Decreto Legge del 2018 numero 91 art. 4


PROROGHE DI TERMINI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE

1. All'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».
1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della. legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».
(Comma inserito dalla legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108)
2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la parola «2018», ovunque presente, è sostituita dalla seguente: «2019».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligatorietà della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.
3-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera d), secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 2 dicembre 2018 dell'avviso».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108)
3-ter. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «per il quadriennio 2017-2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017» e le parole: «di ciascun anno» sono soppresse.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108)
3-quater. Nelle more dell'interlocuzione con la Commissione europea in ordine al modulo organizzativo per l'affidamento della concessione dell'infrastruttura. autostradale A22 Brennero-Modena, all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «entro il 15 novembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 dicembre di ciascun anno»;
b) al comma 4, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2018».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108:
1. All'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».
2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la parola «2018», ovunque presente, è sostituita dalla seguente: «2019».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligatorietà della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.]

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