Decreto Legge del 2018 numero 91 art. 9-bis


PROROGHE DI TERMINI IN MATERIA DI STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE

1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2019.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108)

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