Decreto Legge del 2014 numero 66 art. 35


DISPOSIZIONI DIRETTE A GARANTIRE IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI SANITARI

1. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, presentano mancate erogazioni di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, e che non hanno richiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, e all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il “Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124”, nei termini stabiliti e per gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013 accertati in sede di verifica, sono tenute a presentare istanza di accesso alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89)
2. Qualora le Regioni di cui al comma 1 non provvedano a quanto indicato al medesimo comma sono diffidate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare, entro un termine definito, tutti gli atti necessari per trasferire tempestivamente agli enti del Servizio sanitario regionale gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 35 del 2013, ovvero per acquisire le citate anticipazioni di liquidità fino a concorrenza degli importi richiamati.
3. In caso di inadempienza circa l'attuazione di quanto indicato al comma 2, accertata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il Presidente della regione, o un altro soggetto, commissario ad acta. Il commissario adotta tutte le misure necessarie per acquisire le anticipazioni di liquidità disponibili.
4. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, presentano una valorizzazione con riferimento alle grandezze di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e che non hanno richiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, e all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il “Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124”, nei termini stabiliti e per gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013 accertati in sede di verifica, presentano al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza delle condizioni economico-finanziarie idonee a garantire, a decorrere dal 2014, il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. Qualora le regioni non provvedano alla trasmissione della documentazione ovvero il Tavolo non verifichi positivamente la richiamata condizione, le regioni sono tenute a presentare istanza di accesso alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla formalizzazione degli esiti del citato Tavolo.
5. Qualora le Regioni di cui al comma 4 non provvedano a quanto indicato al medesimo comma 4 sono diffidate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare, entro un termine definito, tutti gli atti necessari per acquisire le citate anticipazioni di liquidità fino a concorrenza degli importi richiamati. In caso di inadempienza trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.
6. Allo scopo di verificare che tutte le amministrazioni pubbliche rispettino i tempi di pagamento stabiliti dalla legislazione vigente, le Regioni che, con riferimento agli enti del Servizio sanitario regionale, non hanno partecipato alle verifiche di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 35 del 2013 in sede di Tavolo ivi richiamato, sono tenute a trasmettere al medesimo Tavolo, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti gli elementi necessari alla verifica di cui al presente comma nei termini richiesti dal medesimo Tavolo. Qualora le regioni non provvedano alla trasmissione della documentazione richiesta, ovvero il Tavolo verifichi la sussistenza di criticità nei tempi di pagamento, le regioni sono tenute ad accedere alle anticipazioni di liquidità. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5. Allo scopo, i termini di cui al comma 1 sono rideterminati in 15 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione delle informazioni ovvero dalla formalizzazione degli esiti delle verifiche del Tavolo tecnico.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89)
7. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 6, le disponibilità del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014 è incrementata di 770 milioni di euro.
8. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 le parole: “unità sanitarie locali” sono sostituite dalle seguenti: “aziende sanitarie locali e ospedaliere”; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: “A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.”;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno.”.


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89:
1. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, presentano mancate erogazioni di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, e che non hanno richiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, e all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il “Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124”, nei termini stabiliti e per gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013 accertati in sede di verifica, sono tenute a presentare istanza di accesso alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.
2. Qualora le Regioni di cui al comma 1 non provvedano a quanto indicato al medesimo comma sono diffidate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare, entro un termine definito, tutti gli atti necessari per trasferire tempestivamente agli enti del Servizio sanitario regionale gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 35 del 2013, ovvero per acquisire le citate anticipazioni di liquidità fino a concorrenza degli importi richiamati.
3. In caso di inadempienza circa l'attuazione di quanto indicato al comma 2, accertata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il Presidente della regione, o un altro soggetto, commissario ad acta. Il commissario adotta tutte le misure necessarie per acquisire le anticipazioni di liquidità disponibili.
4. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, presentano una valorizzazione con riferimento alle grandezze di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e che non hanno richiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, e all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il “Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124”, nei termini stabiliti e per gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013 accertati in sede di verifica, presentano al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza delle condizioni economico-finanziarie idonee a garantire, a decorrere dal 2014, il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. Qualora le regioni non provvedano alla trasmissione della documentazione ovvero il Tavolo non verifichi positivamente la richiamata condizione, le regioni sono tenute a presentare istanza di accesso alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla formalizzazione degli esiti del citato Tavolo.
5. Qualora le Regioni di cui al comma 4 non provvedano a quanto indicato al medesimo comma 4 sono diffidate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare, entro un termine definito, tutti gli atti necessari per acquisire le citate anticipazioni di liquidità fino a concorrenza degli importi richiamati. In caso di inadempienza trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.
6. Allo scopo di verificare che tutte le amministrazioni pubbliche rispettino i tempi di pagamento stabiliti dalla legislazione vigente, le Regioni che, con riferimento agli enti del Servizio sanitario regionale, non hanno partecipato alle verifiche di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 35 del 2013 in sede di Tavolo ivi richiamato, sono tenute a trasmettere al medesimo Tavolo, entro il termine di 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, tutti gli elementi necessari alla verifica di cui al presente comma nei termini richiesti dal medesimo Tavolo. Qualora le regioni non provvedano alla trasmissione della documentazione richiesta, ovvero il Tavolo verifichi la sussistenza di criticità nei tempi di pagamento, le regioni sono tenute ad accedere alle anticipazioni di liquidità. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5. Allo scopo, i termini di cui al comma 1 sono rideterminati in 15 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione delle informazioni ovvero dalla formalizzazione degli esiti delle verifiche del Tavolo tecnico.
7. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 6, le disponibilità del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014 è incrementata di 770 milioni di euro.
8. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 le parole: “unità sanitarie locali” sono sostituite dalle seguenti: “aziende sanitarie locali e ospedaliere”; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: “A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.”;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno.”. ]

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