Decreto Legge del 2014 numero 66 art. 16-bis


NORME IN MATERIA DI PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30-bis, comma 4, il terzo periodo è soppresso;
b) dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:
“Art. 53-bis. - (Attività per la promozione dell'Italia). 1. Gli uffici all'estero svolgono attività per la promozione dell'Italia, mirate a stabilire ed intrattenere relazioni con le autorità, il corpo diplomatico e gli ambienti locali, a sviluppare iniziative e contatti di natura politica, economico-commerciale e culturale nell'interesse del sistema Paese, ad accedere a fonti di informazione e a tutelare le collettività italiane all'estero.
2. Per le attività di cui al comma 1 è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da ripartire tra gli uffici all'estero con uno o più decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alla Corte dei conti.
3. La dotazione del fondo è determinata sulla base degli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, quali il ricevimento annuale per la festa della Repubblica, i ricevimenti in onore di autorità del Paese di accreditamento o di personalità in visita ufficiale, il complesso di manifestazioni o di iniziative volte a consolidare i rapporti, anche in base alle consuetudini del luogo, con gli esponenti più rilevanti della società locale e con il corpo diplomatico accreditato nella sede, nonché tenendo conto del trattamento economico per il personale di servizio necessario al funzionamento delle residenze ufficiali.
4. Le spese per l'attuazione del presente articolo, se sostenute direttamente dal capo dell'ufficio all'estero o, su sua indicazione, da personale dipendente, sono rimborsate ai predetti, anche sulla base di costi medi forfettari determinati per ogni Paese dal Ministero degli affari esteri su proposta del capo della rappresentanza diplomatica competente”;
c) all'articolo 185:
1) al comma 2, le parole: “un assegno per oneri di rappresentanza dello stesso ammontare di quello previsto per il titolare dell'ufficio, in sostituzione di quello di cui eventualmente già goda, nonché” sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: “oltre all'assegno di rappresentanza calcolato secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 ed” sono soppresse;
3) al comma 5, le parole: “e dell'assegno per oneri di rappresentanza stabiliti per il posto assunto in reggenza” sono soppresse;
d) all'articolo 204, primo comma, le parole: “ed un assegno per oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di cui all'articolo 171-bis” sono soppresse;
e) l'articolo 171-bis, l'articolo 185, comma 1, e l'articolo 188 sono abrogati.
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è fissata in euro 15 milioni per l'anno 2015 e in euro 13 milioni a decorrere dall'anno 2016. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. Il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è rideterminato in 2.600 unità per l'anno 2015, 2.650 unità per l'anno 2016 e 2.700 unità a decorrere dall'anno 2017, comprensive dei contingenti di cui all'articolo 1, comma 1317, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, e all'articolo 41-bis, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Al relativo onere, valutato in euro 2.176.000 per l'anno 2015, euro 3.851.520 per l'anno 2016 ed euro 6.056.064 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, con conseguenti soppressioni di posti di organico di cui all'articolo 32 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89)

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