Decreto Legge del 2014 numero 66 art. 4


DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E MODIFICHE ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2014. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 3, rilevano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011, emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 13, lettera b), 23, 26 e 34 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché le eventuali integrazioni degli stessi disposte con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
3. Sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44.
4. All'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.”.
5. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.”.
6. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), e quelli di cui all'articolo 74 del medesimo testo unico, n. 917 del 1986, esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio;».
6-bis. In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a tali enti è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento. Si tiene conto dei criteri indicati nell'articolo 3, commi 6 e seguenti. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2014, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2015 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(Comma inserito dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89)
6-ter. Per l'anno 2014 l'aliquota prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è elevata all'11,50 per cento. Una quota delle maggiori entrate di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
(Comma inserito dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89)
7. All'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, primo periodo, le parole: “ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” sono sostituite con le seguenti: “ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati.”.
8. All'articolo 26-quinquies, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: “e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” sono aggiunte le parole: “e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati”.
9. All'articolo 10-ter, comma 2-bis, della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo le parole: “e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” sono aggiunte le parole: “e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati”.
10. All'articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: “e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” sono aggiunte le parole: “e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati”.
11. Il comma 145 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
“145. Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo d'imposta, la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo d'imposta e la terza entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo d'imposta. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89)
12. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente: “148. Ai maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, per effetto dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, da versarsi in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'imposta è pari al 26 per cento del valore nominale delle quote alla suddetta data, al netto del valore fiscalmente riconosciuto. Il valore fiscale delle quote si considera riallineato al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore nominale, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Se il valore iscritto in bilancio è minore del valore nominale, quest'ultimo valore rileva comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d'imposta.”.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89)
12-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
“2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione”.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89)
12-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, dopo le parole: “distribuzione di utili” sono inserite le seguenti: “ai soci cooperatori”.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89)
12-quater. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: “A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, da adottare entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno”.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89:
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2014. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 3, rilevano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011, emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 13, lettera b), 23, 26 e 34 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché le eventuali integrazioni degli stessi disposte con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
3. Sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44.
4. All'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.”.
5. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.”.
6. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), e quelli di cui all'articolo 74 del medesimo testo unico, n. 917 del 1986, esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio;».
7. All'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, primo periodo, le parole: “ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” sono sostituite con le seguenti: “ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati.”.
8. All'articolo 26-quinquies, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: “e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” sono aggiunte le parole: “e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati”.
9. All'articolo 10-ter, comma 2-bis, della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo le parole: “e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” sono aggiunte le parole: “e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati”.
10. All'articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: “e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” sono aggiunte le parole: “e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati”.
11. Il comma 145 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente: “Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”.
12. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente: “148. Ai maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, per effetto dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, da versarsi in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'imposta è pari al 26 per cento del valore nominale delle quote alla suddetta data, al netto del valore fiscalmente riconosciuto. Il valore fiscale delle quote si considera riallineato al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore nominale, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Se il valore iscritto in bilancio è minore del valore nominale, quest'ultimo valore rileva comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d'imposta.”. ]

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