Decreto Legge del 1993 numero 557 art. 6


IMPOSTA STRAORDINARIA ERARIALE SU AUTOVETTURE, AUTOVEICOLI E MOTOCICLI DI LUSSO
1. L'imposta straordinaria erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo e motoveicoli di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica anche per l'anno 1994 nella misura prevista dal comma 2 del predetto articolo 65. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione, anche se relativa ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e motocicli che sono già stati immatricolati in altro Stato indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 4, del suddetto decreto-legge, oppure in Italia, con rilascio di targhe speciali.
2. Per gli autoveicoli e i motocicli usati di cui al comma 1, la misura dell'imposta è ridotta del 10 per cento per ciascun anno successivo a quello d'immatricolazione o, qualora questa non risulti accertabile, all'anno di costruzione, fino al massimo del 50 per cento.
3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.
4. Le controversie riguardanti l'applicazione del presente articolo e dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 . Ai ricorsi prodotti fino alla data di insediamento delle nuove commissioni si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 .
5. I ricorsi presentati all'intendenza di finanza fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono decisi in via amministrativa. Avverso tale decisione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria entro centottanta giorni dalla notifica della decisione o, in mancanza di questa, trascorsi novanta giorni dalla presentazione del ricorso.

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