Decreto Legge del 1993 numero 557 art. 1


RAZIONALIZZAZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DI TALUNI REDDITI ED ELIMINAZIONE DI EFFETTI AGEVOLATIVI ED ELUSIVI

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (3), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ... (Aggiunge un periodo all'art. 6, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
b) ... (Abroga la lett. a) dell'art. 13-bis, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
c) ... (Sostituisce la lett. h) dell'art. 41, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
d) ... (Modifica l'art. 44, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
e) ... (Sostituisce il comma 3 dell'art. 44, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
f) ... (Sostituisce il comma 2 dell'art. 52, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
g) ... (Modifica l'art. 55, comma 4, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
h) ... (Modifica l'art. 56, comma 3, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
i) ... (Modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 1994, n. 133, modifica l'art. 61, comma 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
l) ... (Modifica l'art. 81, comma 1, lett. c), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
m) ... (Inserisce un periodo, dopo il primo, all'art. 102, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
n) ... (Modifica l'art. 115, comma 2, lett. a), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
2. [Le ritenute sugli interessi, premi e altri frutti di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , nonché quelle sui proventi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, si applicano a titolo di acconto nei confronti delle persone fisiche se i beni da cui detti redditi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ].
(Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461)
3. [Le disposizioni del comma 1, lettere b), d), e), f), g), i), m) e n) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e c), si applicano, anche ai fini delle ritenute alla fonte, per gli interessi percepiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione del comma 2 si applica per gli interessi e i proventi maturati dal 1° gennaio 1994] (17).
(Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461)

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