Decreto Legge del 1993 numero 557 art. 16


RISERVA ALL'ERARIO DELLE ENTRATE
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 16, commi 16 e 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.

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