Decreto Legge del 1993 numero 557 art. 3


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGHI AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ... (Modifica l'art. 20, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
b) ... (Modifica l'art. 23, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
c) ... (Modifica l'art. 24, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
d) ... (Modificata dalla legge di conversione 26 febbraio 1994, n. 133, modifica a sua volta l'art. 27, commi 1 e 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
e) ... (Modifica l'art. 28, comma 2, nn. 1 e 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
f) ... (Modifica l'art. 29, comma 1, primo periodo, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
2. Nell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ... (Modifica il comma 1 dell'art. 47, D.L. 30 agosto 1993, n. 331).
b) ... (Modifica il comma 4 dell'art. 47, D.L. 30 agosto 1993, n. 331).
3. La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1° gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 1994.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 1994, n. 133)
(Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 5, D.L. 23 maggio 1994, n. 308)

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