Decreto Legge del 1993 numero 557 art. 15


COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ
1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare su proposta del segretario generale e sentito il consiglio di amministrazione, sono definiti i criteri generali per la corresponsione di compensi incentivanti la produttività ai fini dell'eliminazione dell'arretrato delle liquidazioni delle dichiarazioni dei contribuenti e dei relativi rimborsi e dell'aggiornamento degli archivi informatizzati dall'amministrazione finanziaria.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, sarà individuato annualmente il risparmio sugli interessi connessi al pagamento dei rimborsi nonché il risparmio sui compensi pagati ad organismi esterni per l'acquisizione dei dati relativi agli archivi informatizzati. Con lo stesso decreto sarà determinata la quota degli anzidetti risparmi da destinare alla corresponsione dei compensi incentivanti.
3. Fatte salve le procedure di mobilità e tutte le disposizioni della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , ad eccezione del comma 6 dell'articolo 3 della medesima legge, il Ministro delle finanze è autorizzato a bandire, dal 1° gennaio 1994, concorsi per l'assunzione di mille dipendenti, da inquadrare per metà nel profilo professionale di funzionario tributario dell'ottava qualifica funzionale e per l'altra metà nel profilo professionale di collaboratore tributario della settima qualifica funzionale, da destinare al potenziamento dell'attività di controllo esclusivamente nelle sedi nelle quali, all'esito della verifica dei carichi di lavoro, si registrano maggiori carenze di organico, avuto anche riguardo al numero dei contribuenti con domicilio fiscale nella circoscrizione territoriale dell'ufficio finanziario. I vincitori dei concorsi non possono essere assunti prima del 1° gennaio 1995, né essere destinati per almeno sette anni a sedi diverse da quelle di prima assegnazione. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 50 miliardi annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1994-1996, al capitolo 3500 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, per effetto dei minori oneri per interessi derivanti dall'articolo 13 del presente decreto.
(Così sostituito dalla legge di conversione 26 febbraio 1994, n. 133)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 1993 numero 557 art. 15"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti