Decreto Legge del 1993 numero 557 art. 2


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ... (Modifica l'art. 5, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);
b) ... (Abroga i nn. 17) e 26) dell'art. 10, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);
c) ... (Modifica l'art. 19-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);
d) ... (Modificata dalla legge di conversione 26 febbraio 1994, n. 133, sostituisce il comma 5 dell'art. 74, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
1-bis. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'ultimo periodo della lettera d) del comma 1, valutato in lire 5,4 miliardi per il 1994, lire 6,1 miliardi per il 1995 e lire 6,4 miliardi per il 1996, si provvede per il 1994 con parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e per il 1995 e il 1996 mediante riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1994-1996, al capitolo 3500 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, per effetto dei minori oneri per interessi derivanti dall'art. 13 del presente decreto.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 1994, n. 133)
2. Per l'anno 1994 l'opzione prevista dall'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , può essere esercitata entro il 31 gennaio 1994.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 1994, n. 133)
3. Le disposizioni del comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), si applicano, rispettivamente, ai beni ammortizzabili che entrano in funzione dal 1° gennaio 1994 e alle rettifiche relative ai beni ammortizzabili acquisiti dalla predetta data. Le disposizioni del comma 1, lettere a), b), e d), si applicano dal 1° gennaio 1994.

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