Decreto Legge del 1988 numero 70 art. 5



1. La disposizione relativa all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto afferente le linee di trasporto di cui al n. 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , deve intendersi riferita anche alle motrici, carrozze ed altro materiale rotabile.
2. Tra le prestazioni di cui al n. 36 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , devono intendersi comprese le prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154)
2-bis. Nel n. 21 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , le parole: «case rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597» devono intendersi riferite alle costruzioni rurali di cui alle lettere a), b), c) e d) del predetto articolo 39.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154)
3. Agli effetti dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , non si considerano a diretto vantaggio del cliente le prestazioni di intermediazione per le quali sono dovute provvigioni.
4. [Tra le prestazioni previste dal n. 19 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese da società di mutuo soccorso, devono intendersi comprese le prestazioni rese dalle cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere, di assistenza domiciliare, in comunità e simili in favore degli anziani ed inabili adulti, degli handicappati psico-fisici, dei minori anche coinvolti in situazione di disadattamento e di devianza].
(Comma abrogato dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331)
4-bis. Il n. 28 della tabella B allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, deve intendersi riferito anche ai soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154)
4-ter. Agli effetti dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale, deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154 e, successivamente, così modificato dall’art. 12-sexies, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58)
4-quater. Il rimborso di cui all'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni e integrazioni, dovuto a cooperative a proprietà indivisa indicate alla lettera g), ultimo comma, dell'articolo 3 dello stesso decreto, comprende anche l'imposta sul valore aggiunto addebitata alle cooperative per l'acquisto di beni e servizi utilizzati per fornire ai propri soci acqua, riscaldamento, energia elettrica, gas, manutenzioni e riparazioni e simili. Tali forniture devono intendersi comprese fra «le altre cessioni o prestazioni accessorie» previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni e integrazioni.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154)
4-quinquies. Con effetto dal 1° gennaio 1988 non è detraibile, da parte delle suddette cooperative, l'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi relativi alle prestazioni rese ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154)

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