Decreto Legge del 1988 numero 70 art. 10bis


1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi dei foglietti bollati e delle marche per i contratti di borsa.
2. L'importo massimo della tassa, da corrispondere con l'impiego di valori bollati, per un singolo contratto non può superare l'importo di L. 800.000; la differenza d'imposta, totale o parziale, è riscossa mediante visto per bollo dell'ufficio del registro. Gli estremi della bolletta dovranno essere riportati su ogni parte o sezione del foglietto.
(Aggiunto dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154)

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