Decreto Legge del 1988 numero 70 art. 10


1. (Il comma che si omette, sostituito prima dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154, poi dall'art. 9, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul), ed infine dall'art. 7, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, sostituisce la tabella A allegata alla L. 10 novembre 1954, n. 1079, riportata alla voce Borse di commercio)
1-bis. [Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti «pronti contro termine» si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale].
(L'art. 9, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul), ha così sostituito con gli attuali commi 1, 1-bis e 2, i precedenti commi 1 e 2 del presente art. 10. Successivamente, il comma 1-bis è stato abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435, riportato alla voce Borse di commercio)
2. La tassa può essere corrisposta anche mediante applicazione e annullamento da parte di uno dei diretti contraenti, e per un corrispondente importo, delle marche da utilizzare agli effetti dell'imposta di bollo, sull'atto recante il trasferimento o sulla fattura emessa a norma dell'articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154)
2-bis. Le aliquote stabilite dall'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono unificate allo 0,25 per cento. L'aliquota dello 0,25 per cento stabilita per i finanziamenti all'esportazione di durata superiore a 18 mesi dall'art. 5, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 (22) convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, è ridotta allo 0,05 per cento e si applica anche alle operazioni non rientranti nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 277. Le disposizioni precedenti si applicano ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154)
2-ter. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal 15 marzo 1988.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154)

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