Decreto Legge del 1988 numero 70 art. 12bis


1. Il Ministro delle finanze promuove le opportune intese con la Presidenza della Camera dei deputati e la Presidenza del Senato della Repubblica per realizzare il collegamento al sistema informativo dell'anagrafe tributaria degli uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in modo da consentire l'accesso tramite terminale alle informazioni di carattere statistico contenute negli archivi del sistema informativo, nel pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, sulla base delle intese di cui al comma 1, sono adottate le disposizioni per definire le modalità e i termini del collegamento di cui al medesimo comma, le aggregazioni dei dati da rendere disponibili e la periodicità di aggiornamento, tenuto conto dei piani di sviluppo del sistema informativo dell'anagrafe tributaria.
(Aggiunto dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154)

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