Decreto Legge del 1988 numero 70 art. 2


1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato prevista nel n. 1) del primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevata da lire 360 mila a lire 420 mila per l'anno 1987. I sostituti di imposta procedono all'applicazione delle disposizioni del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1987.
2. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 così come stabilito alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ulteriormente elevato, per l'anno 1988, a lire 462 mila.
3. Il limite di reddito di cui al comma 4 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato a lire 4 milioni a partire dall'anno 1988; conseguentemente, nel comma 4 dell'articolo 12 dello stesso testo unico le parole «3 milioni di lire» sono sostituite dalle parole: «4 milioni di lire».

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