Cousufrutto, usufrutto congiuntivo, usufrutto successivo



Alcune figure di usufrutto si presentano peculiarmente, avendo a che fare sia con l'aspetto della contitolarità, sia con quello della dimensione temporale del diritto. Si tratta delle seguenti fatispecie:
  1. cousufrutto;
  2. usufrutto congiuntivo;
  3. usufrutto successivo. 1. Con il termine cousufrutto si intende alludere al fenomeno della spettanza dell'usufrutto a più soggetti contemporaeamente. Si verifica, in questa situazione, la comunione di usufrutto, figura del tutto analoga alla comproprietà e regolata dalle relative norme: ciascun partecipe è titolare di una quota indivisa e può disporre del bene compatibilmente con il pari utilizzo da parte degli altri contitolari.

2. Nell'usufrutto congiuntivo il legame tra i titolari è più intenso: nonostante l'eventuale divisione in quote, l'usufrutto viene inteso come potenzialmente pieno per ogni titolare.Conseguentemente, nel caso di morte o rinunzia di uno dei titolari, si verifica l'accrescimento della corrispondente quota in favore degli altri e non la consolidazione della quota al nudo proprietario, cosa che si verificherebbe qualora si trattasse di cousufrutto.

La figura dell'usufrutto congiuntivo ricorre espressamente nel caso di cui all'art. 678, I comma, cod.civ.. Si tratta del legato di usufrutto congiuntivo con clausola di reciproco accrescimento. A tal fine deve riscontrarsi la c.d. coniunctio re et verbis, vale a dire l'espressa disposizione da parte del testatore in ordine all'attribuzione dello stesso diritto effettuata a favore di più soggetti chiamati potenzialmente per l'intero. Altrimenti si verifica pro quota la consolidazione del diritto di usufrutto alla nuda proprietà.

Esiste la possibilità che l'usufrutto congiuntivo sia convenzionalmente previsto in qualsiasi negozio dispositivo inter vivos con il quale lo si costituisce. In tema di donazione l'art.773 II comma cod.civ. prevede che tale patto, con il quale il disponente sostanzialmente rinunzia a conseguire la consolidazione prima che sia morto l'ultimo cousufruttuario, deve essere espresso.

3. La figura dell'usufrutto successivo si verifica infine quando il costituente attribuisce il diritto di usufrutto ad una persona e, successivamente, alla morte della stessa, ad un'altra. Questa disposizione, se ammissibile, produrrebbe l'inconveniente di privare la proprietà del suo contenuto economico: è evidente che un diritto nudo destinato a rimanere tale per generazioni non risulterebbe di alcuna utilità per il titolare.Sotto questo profilo v'è una connessione della figura in esame con quella del divieto di sostituzione fedecommissaria (Cass. Civ. Sez. II, 243/95 ).Per questo motivo, che affonda le proprie radici nella stessa regola per la quale la legge stabilisce che l'usufrutto non può durare oltre la vita dell'usufruttuario (art. 979 cod. civ.), una siffatta clausola, contenuta in un testamento, varrebbe soltanto a favore dei primi chiamati (art. 698 cod.civ.). L'art. 796 cod.civ., in materia di donazione dispone che è consentito al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e "dopo di lui, a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone" affrettandosi tuttavia a concludere "ma non successivamente". Sottoporremo a distinta disamina le figure del legato di usufrutto successivo e la donazione per sé e dopo di sé per altri.

Per quanto attiene agli atti inter vivos diversi dalla donazione, secondo parte della dottrina, l'usufrutto successivo sarebbe ammesso senza limiti. Questa opinione trae origine dall'osservazione secondo la quale un divieto espresso si rinviene soltanto nella norma di cui all'art. 698 cod.civ. (e, si potrebbe dire, anche nell'art. 796 cod.civ. , ove si dice "non successivamente"). Si può tuttavia osservare che, a sfavore di questa tesi, militano le esigenze già sopra riferite in relazione al concreto svuotamento di contenuto della proprietà che si verificherebbe qualora si desse accesso incondizionato alla figura nota1 .

Note

nota1

A favore della tesi che riconosce la validità di un usufrutto successivo costituito mediante atti inter vivos si veda, ad esempio, Bigliazzi Geri, Usufrutto, uso e abitazione, in Enc. giur. Treccani, p.3; contra, in quanto verrebbe a mancare la temporaneità dell'usufrutto, elemento essenziale configurato dall'art. 979 cod. civ., si confrontino Pugliese, Usufrutto, uso e abitazione, in Tratt.dir.civ.it., 1972, p.168; Palermo, L'usufrutto, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.114.
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Bibliografia

  • BIGLIAZZI GERI, voce Usufrutto, uso e abitazione, Enc. giur. Treccani, XXXII, 1994
  • PALERMO, L'usufrutto, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, 1982
  • PUGLIESE, Usufrutto uso e abitazione, Torino, Tratt.dir.civ.it.diretto da Vassalli, 1972

Prassi collegate

  • Quesito n. 127-2019/C, Sull’usufrutto congiuntivo con accrescimento
  • Quesito n. 258-2015/C, Rinunzia al diritto di usufrutto successivo
  • Quesito n. 651-2008/C, Vendita della nuda proprietà e del diritto di abitazione con riserva di usufrutto a favore dell'alienante


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