Corte cost. del 2012 numero 111 (03/05/2012)



Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 145, comma I, del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, comma I, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui, al comma I, subordina la proponibilità della domanda giudiziaria di risarcimento del danno alla persona, riportato in conseguenza di sinistro stradale, al decorso dello spatium deliberandi di 90 giorni in capo all'assicuratore, decorrente dal giorno in cui il danneggiato abbia presentato all'impresa di assicurazione un'istanza di risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dall'art. 148 dello stesso Codice delle assicurazioni private, per il maggior onere di allegazione e di prova ai fini dell'accesso alla giurisdizione, che, in base alla disciplina previgente, gli era viceversa consentito sulla base di una previa richiesta risarcitoria anche incompleta o di meri atti equipollenti, poiché la normativa denunciata, che appare coerente alla ratio ed ai principi della legge delega ed ai principi, da essa recepiti, della Direttiva n. 2005/14/CE sulla tutela del danneggiato, prevede prescrizioni formali al fine di rafforzare, e non già di indebolire, le possibilità di difesa offerte al danneggiato, attraverso il raccordo dell'onere di diligenza, a suo carico, con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, è tenuto alla formulazione di proposta adeguata nel quantum, ed escludendosi sia che dette formalità siano volte ad avvantaggiare l'impresa assicuratrice del responsabile nei confronti del danneggiato, per essere volte, al contrario, a realizzare una più tempestiva ed efficace tutela di quest'ultimo, sia che esista un diverso trattamento nei casi di esperibilità dell'azione per risarcimento diretto (a carico del proprio assicuratore o dell'assicuratore del trasportante) atteso che dette azioni, rispetto alla prima, non sono alternative, ma rappresentano un in più a disposizione del danneggiato.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Corte cost. del 2012 numero 111 (03/05/2012)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti