Corte cost. del 2008 numero 308 (30/07/2008)


Non è fondata in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155-quater, comma I, c.c. introdotto dall'art. 1, comma II, l. n. 54/2006 recante Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, anche in combinato disposto con l'art. 4 della stessa legge, nella parte in cui prevede la revoca automatica dell'assegnazione della casa familiare nel caso in cui l'assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio atteso che tale previsione deve essere interpretata nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata a un giudizio di conformità all'interesse del minore.

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