Corte cost. del 2000 numero 423 (09/10/2000)


A differenza del risarcimento del danno da responsabilità civile, che presuppone un rapporto tra fatto illecito e danno risarcibile, la cui entità dipende quindi dalle singole fattispecie concrete valutabili caso per caso dal giudice, il diritto all'indennità in base alla legge n. 210 del 1992, sorge per il solo fatto del danno irreversibile alla salute, derivante da epatite post-trasfusionale, configurandosi come sostegno aggiuntivo in misura prefissata dalla legge, il cui ottenimento dipende esclusivamente da ragioni obiettive facilmente determinabili secondo parametri fissi, in modo da consentire agli interessati in tempi brevi una protezione certa nell' 'an' e nel 'quantum'. Non trova pertanto giustificazione la pretesa di includere, nell'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 la liquidazione del danno biologico subito a seguito di emotrasfusione; pretesa che tende infatti a trasferire elementi propri della tutela risarcitoria in un altro sistema di garanzia. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, e dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 38 Cost.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di trasfusioni e somministrazione di emoderivati, alle condizioni ivi stabilite, a favore di coloro che siano stati sottoposti non obbligatoriamente a vaccinazione antiepatite B a partire dall'anno 1983, ovvero a seguito di una campagna legalmente promossa dall'autorità sanitaria per la diffusione di tale vaccinazione. Sussistono infatti anche per tali soggetti le condizioni che hanno indotto, nella sentenza n. 27 del 1998, a ritenere costituzionalmente dovuto per i soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica l'indennizzo previsto dall'art. 1 della legge n. 210 del 1992.

Non sussiste irrazionale disparità di trattamento dei soggetti danneggiati in modo irreparabile da trattamenti trasfusionali ematici rispetto a quanti abbiano ricevuto una menomazione permanente alla salute da vaccinazione obbligatoria, esclusivamente a favore dei quali la legge n. 210 del 1992 ha previsto il diritto all'assegno 'una tantum' per il periodo intercorrente tra il manifestarsi della malattia e l'ottenimento all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Infatti il raffronto tra la "cogenza" dell'obbligo legale (o l'"incentivazione" al trattamento) da un lato, e la "necessità" terapeutica del trattamento stesso, dall'altro, non è produttivo nel senso dell'equiparazione delle situazioni, dal punto di vista del principio di eguaglianza. Le situazioni sono diverse e non si prestano a entrare in una visione unificatrice perché solo le prime corrispondono a un interesse generale, che è quello in base al quale è costituzionalmente necessario che la collettività assuma su di sé una partecipazione alle difficoltà nelle quali può venirsi a trovare il singolo che ha cooperato al perseguimento di tale interesse. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost.

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