Corte cost. del 1998 numero 27 (26/02/1998)


L'indennizzo che la Corte costituzionale ha riconosciuto dovuto in caso di danno alla salute patito in conseguenza della sottoposizione a vaccinazioni obbligatorie si deve ritenere necessario anche quando il pregiudizio sia derivato da una vaccinazione programmata ed incentivata in modo da renderla pressoché ineludibile al fine di ammettere il soggetto ad importanti servizi pubblici (nella specie l'accesso ad asili nido e infantili, a scuole materne ed a simili collettività); anche in tal caso vige il principio che la collettività deve condividere, come è possibile, il peso delle conseguenze negative per la salute dei singoli dovute alla sottoposizione ad un rischio affrontato nell'interesse collettivo; pertanto, è incostituzionale l'art. 1 comma 5 l. 25 febbraio 1992 n. 210, nella parte in cui non prevede l'accennato indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, in favore di chi sia stato onerato a sottoporsi a vaccinazione antipoliomelitica nel periodo di vigenza della l. 30 luglio 1959 n. 695, prima che la detta pratica sanitaria divenisse, per la l. 4 febbraio 1966 n. 51, anche tecnicamente obbligatoria.
Il dovere di solidarietà sancito dall'art. 2 cost., impone alla collettività, e per essa allo Stato, di predisporre, in favore di chi abbia subito danni alla salute per essersi sottoposto a trattamenti sanitari obbligatori, la protezione specifica consistente in un'equa indennità; pertanto, è infondata in relazione agli art. 2, 32, 38, commi 1 e 3, e 136 cost., la q.l.c. dell'art. 2 comma 2 l. 25 febbraio 1992 n. 210 - come sostituito dall'art. 7 d.l. 23 ottobre 1996 n. 548, e dall'art. 1 comma 2 della legge di conversione 20 dicembre 1996 n. 641 - nella parte in cui stabilisce una misura fortemente ridotta in percentuale (del 70%) dell'indennità per il passato ed esclude il diritto a rivalutazione e interessi, trattandosi di scelte di merito del legislatore compiute secondo apprezzamenti di priorità e compatibilità finanziaria e senza che l'indennizzo sia ridotto ad un livello irrisorio.
Non è fondata, con riferimento agli art. 2, 32, 38, commi 1 e 3, e 136 cost., la q.l.c. dell'art. 2 comma 2 l. 25 febbraio 1992 n. 210, come sostituito dall'art. 7 d.l. 23 ottobre 1996 n. 548, conv. nella l. 20 dicembre 1996 n. 641, e dell'art. 1 comma 2 l. n. 641 del 1996, nella parte in cui, per il passato, riducono l'indennizzo del 70 per cento annuo ed escludono il diritto agli interessi e alla rivalutazione dei ratei arretrati maturati e non riscossi, in quanto - posto che le disposizioni denunciate prevedono che ai soggetti, i quali hanno diritto o ai quali spetta l'indennizzo a norma dell'art. 1 l. n. 210 del 1992, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dall'art. 2 commi 1 e 2 prima parte della legge un'assegno "una tantum" nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo "a regime", con esclusione di interessi legali e rivalutazione; che alla Corte cost. non è dato sovrapporre le proprie valutazioni di merito a quelle che spettano e sono riservate al legislatore nelle determinazioni volte a predisporre i mezzi necessari a far fronte alle obbligazioni dello Stato nella materia dei c.d. diritti sociali, essendo soltanto il legislatore costituzionalmente abilitato a compiere gli apprezzamenti necessari a comporre nell'equilibrio del bilancio le scelte di compatibilità e di relativa priorità nelle quali si sostanziano le politiche sociali dello Stato; e che, nel rispetto dell'ampia discrezionalità che dev'essere riconosciuta al legislatore, alla Corte, nell'esercizio del controllo di costituzionalità sulle leggi, compete tuttavia di garantire la misura minima essenziale di protezione delle situazioni soggettive che la Costituzione qualifica come diritti, al di sotto della quale si determinerebbe, con l'elusione dei precetti costituzionali, la violazione di tali diritti - l'assegno "una tantum" previsto dalla legge assume il significato di misura di solidarietà sociale fondata negli art. 2 e 32 cost., cui non necessariamente si accompagna una funzione assistenziale a norma dell'art. 38 comma 1 cost., essendo esso dovuto indipendentemente dalle condizioni economiche dell'avente diritto e non mirando di per sè agli scopi per i quali l'art. 38 stesso è stato dettato.

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