Corte cost. del 1991 numero 188 (02/05/1991)


E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, lettera b), della legge 24-12-1969, n. 990, modificato dal DL 23-12-1976, n. 857, convertito in legge 26-2-1977, n. 39, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché‚ gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle medesime quando convivano con esse o siano a loro carico.

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