Corte cost. del 1989 numero 252 (18/05/1989)


Il diritto all'abitazione tende ad essere realizzato in proporzione delle risorse della collettività: solo il legislatore, rapportando disponibilità ed interessi nonché mezzi ai fini, può costruire fattispecie giustiziabili espressive di tali diritti fondamentali. Sarebbe contrario alla "ratio legis" consentire la successione nella locazione di parenti od affini del conduttore ove questi receda dal contratto o volontariamente abbandoni l'immobile. Il diritto del locatore verrebbe compresso da comportamenti non necessitati quando non arbitrari del conduttore, inoltre la creazione di nuove situazioni soggettive, quali quelle auspicate dal giudice "a quo" indurrebbe un'anomala circolazione delle abitazioni, ulteriormente riducendo l'offerta di alloggi in locazione. Né può chiedersi alla Corte l'addizione di una quarta fattispecie alle previsioni della norma impugnata, posto che la precedente sent. n. 404 del 1988 si è limitata ad inserire altre figure nell'elenco dei successibili.

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma I, l. n. 392/1978, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione (concernente l'abitazione) dei parenti ed affini del conduttore, con lui abitualmente conviventi, anche nella ipotesi di abbandono dell'immobile o di recesso dal contratto da parte del titolare della locazione, in riferimento agli art. 2 e 3 cost.

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