Si pensi al caso dell'
accipiens che entro il termine stabilito dal contratto non provvedesse a pagare il prezzo delle cose consegnategli né le restituisse.
Può configurarsi a tal proposito il reato di
appropriazione indebita (art.
646 cod.pen.)
nota1?
Appare preferibile la risposta negativa. Se l' accipiens non restituisce le cose entro il termine egli diventa infatti proprietario di esse e, correlativamente, debitore del prezzo. Il mancato pagamento integra sicuramente inadempimento contrattuale, senza tuttavia giungere alla gravità della sanzione penale connessa all'indebita appropriazione di cose appartenenti ad altri, di cui si abbia la disponibilità
nota2 . Si badi tuttavia che esistono precedenti giurisprudenziali di segno opposto (Cass. Pen.
6775/74 ).
Un ulteriore argomento a sostegno della tesi rigoristica può essere rinvenuto considerando la situazione del
mandatario sfornito di poteri rappresentativi (la cui straordinaria legittimazione può essere per alcuni versi assimilata a quella dell'accipiens, come si dirà specificamente in tema di analisi del momento traslativo della proprietà nel contratto estimatorio) che, invece di procedere all'acquisto delle cose per conto del mandante vi provvede in nome e per conto proprio utilizzando il denaro somministratogli per portare ad esecuzione l'incarico. In detta ipotesi è stato deciso che il mandatario risponda non solo di inadempimento contrattuale, bensì anche di illecito extracontrattuale connesso al reato de quo (Cass.Civ., Sez. III,
3468/91 ).
Note
nota1
L'ipotesi del reato di appropriazione indebita è sostenuta da Romano S., Vendita. Contratto estimatorio, in Tratt. dir. civ. diretto da Grosso e Santoro Passarelli, Milano, 1960, p.313 e da Eula, Del contratto estimatorio, in Comm. cod. civ. diretto da D'Amelio e Finzi, II, Firenze, 1984, p.164, ritenendo che la titolarità dei beni permanga al tradens anche dopo la scadenza del termine di restituzione: laddove l'accipiens non restituisca né il prezzo né la cosa incorrerebbe non solo in uno stato di inadempimento ma anche nella fattispecie di reato in esame.
top1nota2
Così Visalli, Il contratto estimatorio nella problematica del negozio fiduciario, Milano, 1974, p.460 e Cottino, Del contratto estimatorio. Della somministrazione, in Comm. cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, p.30.
top2 Bibliografia
- COTTINO, Del contratto estimatorio e della somministrazione, Bologna-Roma, Comm. cod.civ. diretto da Scialoja-Branca, 1970
- EULA, Del contratto estimatorio, Firenze, Comm.cod.civ. D'Amelio Finzi, II, 1984
- ROMANO S., Vendita. Contratto estimatorio, Milano, Tratt.dir.civ. Grosso Sant. Pass., 1960
- VISALLI, Il contratto estimatorio nella problematica del negozio fiduciario, Milano, 1974