Codice Penale art. 646


APPROPRIAZIONE INDEBITA
1. Fuori dei casi di concorso del reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.
2. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
3. Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell'atricolo 61.

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