Forma delle clausole vessatorie



La sottoscrizione separata delle clausole vessatorie si pone come requisito formale necessario, in difetto del quale, ai sensi dell'art. 1341 cod.civ. , esse "non hanno effetto".

Le conseguenze della mancata adozione del formalismo in esame saranno oggetto di apposita disamina.

In che cosa consiste propriamente il requisito formale in esame?

Nella autonoma e separata collocazione delle clausole in esame nel testo delle condizioni generali di contratto, di modo che esse siano seguite da una sottoscrizione del contraente non predisponente, distinta rispetto a quella che vale a contrassegnare l'adesione all'intero contratto nota1. Non sarebbe pertanto sufficiente una mera duplice sottoscrizione del documento da parte del contraente non predisponente (Tribunale di Reggio Calabria, 52/07 ) nè l'evidenziazione della clausola nel corpo del contratto quando essa non fosse fatta oggetto di una specifica ed autonoma sottoscrizione (Cass.Civ. Sez.II, 3407/86 ). Non è parso sembrato sufficiente neppure che la sottoscrizione separata investa il richiamo di dette clausole unitamente ad altre, di carattere semplicemente integrativo o modificativo (Cass.Civ. Sez.III, 8405/96 ).

D'altronde non si reputa indispensabile una ripetizione del tenore letterale di ciascuna singola clausola, essendo sufficiente il separato ed autonomo richiamo anche per il tramite dell'indicazione del numero della clausola (Cass.Civ. Sez.II, 9357/87 ) nota2. Più recentemente sono stati affermati principi più rigoristici, reputandosi indispensabile anche la riproduzione separata, almeno parziale, del testo della clausola (Cass.Civ. Sez.III, 4793/00 ; Cass.Civ. Sez.III, 13890/05 ).

Requisito sufficiente all'operatività della clausola vessatoria è l'onere formale appena esaminato nota3 . Si esclude che possano rilevare ulteriori requisiti, quali ad esempio l'inferiorità economica di uno dei contraenti (Cass.Civ. Sez.II, 3153/79 ).

Note

nota1

Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.360; cfr. anche Messineo, Il contratto in genere, t.1, in Tratt.dir.civ. e comm., XXI, Milano, 1973, pp.468-469. Patti, Le condizioni generali di contratto e i contratti del consumatore, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Tomo I, Torino, 1999, p. 312, parla di "doppia sottoscrizione".
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nota2

In tal senso Scognamiglio, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 295, il quale ritiene sufficiente il mero richiamo al numero d'ordine.
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nota3

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.853.
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Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ. dir. Cicu-Messineo , e continuato da Mengoni, vol. XV, 1972
  • PATTI, Le condizioni generali di contratto e i contratti del consumatore, Torino, I contratti in gener., a cura di Gabrielli, I, 1999
  • SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale. Disposizioni preliminari, Dei requisiti del contratto (Artt. 1321-1352), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1970

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