Clausole vessatorie



Con l'appellativo di vessatorie vengono designate quelle clausole che pongono in una situazione contrattualmente più sfavorevole un contraente rispetto alla controparte.

Il II comma dell'art. 1341 cod.civ. considera a questo proposito un elenco di alcune clausole che, pur essendo soggetto ad interpretazione estensiva (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 8062/87 ) nota1, viene comunque considerato tassativo (Cass. Civ. Sez. II, 6887/86 ; Cass. Civ. Sez. II, 2403/81 ) nota2.

Non sarebbe pertanto praticabile un'interpretazione di tipo analogico (art. 14 disp. prel. cod. civ. ) nota3 anche in considerazione dell'onere formale richiesto, tenuto conto dell'eccezionalità dei requisiti di forma vincolata (essendo tale quello consistente nella separata sottoscrizione) nella vigenza di un principio generale di libertà delle forme.

L'art.1341 cod. civ. prescrive che non abbiano comunque effetto, a meno che non siano specificamente approvate per iscritto, le condizioni che vengono a far parte di un'esplicita elencazione e che siano stabilite a favore di colui che le ha predisposte.

Non potrebbero essere pertanto reputate vessatorie le diverse pattuizioni non menzionate nella norma. Si pensi alla clausola con la quale si conviene la corresponsione di interessi, quella in base alla quale viene fatta rinunzia ad un diritto (Tribunale di Torino, 18/04/1997 ; Cass. Civ. Sez. I, 5815/87 ). Talvolta ci si trova davanti ad ipotesi perplesse. Che cosa dire della clausola con la quale, ad esempio, si rinunzi a percepire gli interessi moratori per il caso di inadempimento per ritardo? Essa infatti si risolve in una pattuizione intesa alla limitazione della responsabilità (Cass. Civ. Sez. I, 6043/98 ). Si pensi ancora alla clausola con la quale una parte si obbliga a concludere un contratto con un soggetto determinato da un mediatore (Cass. Civ. Sez. III, 1317/98 ) ovvero a quella con la quale viene assentita in via preventiva la cessione del contratto (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 3845/86 ), alla clausola penale (Cass. Civ. Sez. II, 5625/90 ; Cass. Civ. Sez. III, 3120/85 ). In riferimento a quest'ultima si consideri tuttavia il modo di disporre del II comma lett. f) dell'art.33 del Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005 n.206), norma che contiene un'elencazione di clausole che si riferiscono alla contrattazione tra il "professionista" ed il consumatore. La detta disposizione annovera infatti tra le clausole che sono ritenute presuntivamente vessatorie anche la clausola penale che implichi, per il caso di inadempimento del consumatore, la corresponsione di un importo manifestamente eccessivonota4 .

Note

nota1

In tal senso Maggiolo, Un problema delle clausole vessatorie: tassatività e linguaggio giuridico, in Banca, borsa, titoli, 1991, vol. I, 753 e ss.; Scognamiglio, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 281. Quest'ultimo A. fa riferimento a un'interpretazione estensiva "particolarmente ampia e comprensiva".
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nota2

Contra Roppo, Contratti standard. Autonomia e contratti nella disciplina delle attività negoziali d'impresa, Milano, 1975, p. 302 e ss.. L'A. mette in evidenza il carattere meramente esemplificativo dell'elenco di clausole richiamate dall'art. 1341 cod.civ.. Anche nella Relazione al Libro delle obbligazioni (n.78) si parla di "elencazione non tassativa".
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nota3

Analogamente Auletta, Le clausole vessatorie nella giurisprudenza, in Le condizioni generali di contratto, a cura di Bianca, vol. I, Milano, 1979, p. 15. Nella Relazione del Ministro Guardasigilli al progetto preliminare (n.169) e nella Relazione dello stesso ministro al codice (n.612) si parla di "elencazione suscettibile bensì di interpretazione estensiva, ma non di estensione analogica".
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nota4

Cfr. per l'ipotesi sostanzialmente identica, di cui all'abrogato art. 1469 bis cod. civ. , Navarretta, in Commentario al capo XIV bis del Codice Civile: dei contratti del consumatore. Art. 1469-bis-1469-sexies, a cura di Bianca-Busnelli, Padova, 1999, p. 157.
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Bibliografia

  • AULETTA, Le clausole vessatorie nella giurisprudenza, Milano, Le condizioni generali del contratto, vol. I, 1979
  • AULETTA, Le clausole vessatorie nella giurisprudenza,, Milano, Le condizioni generali di contratto, I, 1979
  • MAGGIOLO, Un problema delle clausole vessatorie: tassatività e linguaggio giuridico, Banca, borsa, titoli , I, 1991
  • NAVARRETTA, Padova, Comm. al capo XIV bis cod.civ., 1999
  • SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale. Disposizioni preliminari, Dei requisiti del contratto (Artt. 1321-1352), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1970

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