Competenza territoriale del notaio: studio e recapito (art. 26 l.n.)



L'attività che il notaio è chiamato a svolgere in termini di pubblica funzione, trova limiti sia per quanto riguarda la competenza funzionale, sia per l'ambito territoriale all'interno del quale il notaio è legittimato a svolgere idoneamente la propria attività.

Se l'area funzionale del notaio pubblico ufficiale è disciplinata e definita dall'art. 1 l.n. (e dalle norme ad esso connesse), che attribuisce allo stesso diverse competenze (indicando peraltro all'art. 2 l.n. l'incompatibilità con altri impieghi o attività), l'art. 26 l.n. disciplina, invece, il rapporto esistente tra il notaio e il territorio, sul presupposto che esiste uno stretto ed inscindibile legame che unisce il notaio pubblico ufficiale e la sede ove è assegnato con provvedimento ministeriale. In effetti al notaio è assegnata la sede ove dovrà obbligatoriamente prestare il suo ministero, proprio nei giorni e nelle ore che gli sono specificamente attribuiti in via preliminare. Sede e giorni di assistenza allo studio creano, secondo l'obiettivo posto dalla legge professionale, un legame fondamentale tra il notaio e il territorio. Questo quadro è stato modificato per effetto dell'entrata in vigore della l. 124/2017, che ha novellato la norma citata.
Ai sensi del predetto art. 26 l.n., "per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati. "
Va peraltro rilevato che, già in esito alla modifica operata dall’art. 12, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni dalla L. 27/12), ai sensi del II comma della norma in esame, il notaio poteva recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa. Ora invece egli può recarsi in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni.
E' inoltre consentita l'apertura di uno studio secondario (uno soltanto: cfr. Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 11029/2014) che, attualmente può essere aperto in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello se tale distretto comprende più regioni.
In ogni caso non parrebbe ammissibile il "notaio itinerante", il quale abbia ad abitualmente violare la regola della permanenza presso lo studio nei giorni ed orari predeterminati, recandosi presso "centri servizi" ad avvalendosi di procacciatori (Cass. Civ., Sez. II, 26146/2015).

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  • Quesito n. 218-2009/I, Compatibilità della funzione notarile con l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo

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