Cass. civile, sez. II del 2015 numero 26146 (30/12/2015)




Integra la figura di illecito disciplinare, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 89/1913 (anche a seguito della nuova formulazione ex comma IV dell’art. 12, del d.l. n. 1/2012), la condotta del notaio che non ha prestato assistenza personale ai propri clienti in studio nei giorni ed orari prefissati. La ratio della norma, infatti, è protesa ad assicurare il funzionamento regolare e continuo dell’ufficio, a tal fine prevedendosi l’obbligo del notaio di presenziare allo studio, a beneficio dell’utenza, almeno tre giorni alla settimana: essendo evidente che ove tali giorni potessero essere stabiliti senza predeterminazione ed a piacimento del notaio di volta in volta, il regolare funzionamento dello studio non sarebbe garantito, mancando la certezza per i clienti circa i giorni di reperibilità del notaio in studio.

Non vi è dubbio che la nuova formulazione dell’art. 26 della legge n. 89/1913, con l’estensione della competenza notarile a tutto il territorio del distretto di corte d’appello e la facoltà di aprire uffici secondari nell’ambito del distretto notarile di appartenenza, riconosce al notaio – una volta garantito, da parte sua, il diretto e immediato contatto con l’utenza nello studio che egli è tenuto a tenere aperto nella sede assegnata ed al quale deve assistere personalmente almeno tre giorni a settimana – la facoltà di stipulare atti fuori studio, e quindi di dirigersi attivamente verso la domanda del servizio notarile, mettendosi a disposizione di tale domanda, con il limite – ovviamente – del divieto di atti di concorrenza sleale e di comportamenti che possono arrecare pregiudizio al decoro e al prestigio della classe notarile. Ma anche nel nuovo sistema, caratterizzato dall’apertura alle regole del mercato e da una maggiore concorrenza finalizzata allo sviluppo e alla competitività, l’esercizio dell’attività notarile è e resta intimamente legato al rispetto del dovere di imparzialità anche nella fase dell’assunzione dell’incarico professionale, dovere di cui è parte integrante il divieto, previsto dal codice deontologico, di esercitare le funzioni notarili stabilmente presso soggetti terzi, organizzazioni o studi professionali.

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