Codice Penale art. 489


USO DI ATTO FALSO

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

[Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno].
(Comma abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, a decorrere dal 6 febbraio 2016. Vedi, anche, l’art. 4, comma 4, lett. d), del medesimo D.Lgs. n. 7/2016)

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