Codice Penale art. 380
PATROCINIO O CONSULENZA INFEDELE
Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516.
(Comma così modificato dall’art. 10, comma 10, L. 20 dicembre 2012, n. 237)
La pena è aumentata:
1. se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
2. se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.
Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.
(La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1, D.Lgs. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo)