La responsabilità dei genitori



La norma dell'art. 2048 cod. civ. , prevedendo la responsabilità dei genitori per il fatto illecito commesso dal figlio minore nota1, pone immediatamente problemi di distinzione rispetto al precetto di cui all'art. 2047 cod. civ.

Il profilo discretivo consiste nella capacità di intendere e di volere del minore che, allorché sussista, fa scattare la previsione dell'art. 2048 cod. civ. . Infatti, quando il minore sia capace di intendere e di volere, la sua condotta lesiva di un diritto di un terzo integra a tutti gli effetti un fatto illecito, di cui il minore risponde, anzitutto, personalmente con la propria sfera patrimoniale. La responsabilità dei genitori, pertanto, in questo caso, si aggiunge e non si sostituisce, come nell'art. 2047 cod. civ. , alla responsabilità del soggetto che ha commesso il fatto.

Le due ipotesi di responsabilità, pertanto, sono alternative e non concorrenti, a seconda che si accerti, in concreto che il minore fosse o no capace di intendere e di volere.

I genitori rispondono dell'illecito insieme al minore, il quale risponde, a sua volta, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.

Tuttavia, l'art. 2048 cod. civ. configura un'ipotesi di responsabilità diretta dei genitori per il fatto illecito commesso dai figli minori (e non già indiretta od oggettiva per fatto altrui), poiché, ai fini della sua concreta applicazione, non è sufficiente la semplice commissione del detto illecito, ma è altresì necessaria una condotta (commissiva o, di regola, soltanto omissiva), direttamente ascrivibile ai medesimi, che si caratterizzi per la violazione dei precetti di cui all'art. 147 cod. civ. e rispetto alla quale, in seno alla struttura dualistica dell'illecito, lo stesso fatto del minore, nella sua globalità, rappresenta il correlato evento giuridicamente rilevante. Il grado di educazione del minore può essere inoltre desunto dalla di lui condotta, di modo che l'incapacità di frenare i propri istinti viene a dar conto del fallimento del compito genitoriale (Cass. Civ. Sez. III, 18804/09). Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 3964/2014 in relazione all'attraversamento della strada improvviso quando il semaforo era rosso da parte di una sedicenne.

Tale responsabilità è configurabile soltanto a titolo di colpa, poiché, in caso di condotta dolosa, le conseguenze, penali e civili, risulterebbero diversamente disciplinate, ex artt. 111 e 185 cod. pen. , e si tratta necessariamente di una forma di colpa cd. specifica, non essendo, all'uopo, sufficiente una colpa soltanto generica, attesa anche la previsione di una praesumptio iuris tantum della sua esistenza, così che il genitore potrà dirsi liberato soltanto attraverso la positiva dimostrazione di una rigorosa osservanza dei precetti di cui al menzionato art. 147 cod. civ. (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 9815/97 e Cass. Civ. Sez. III, 4945/97 ).

Mentre, infatti, il nucleo della responsabilità di cui all'art. 2047 cod. civ. consiste nella culpa in vigilando del soggetto tenuto alla sorveglianza, nella previsione dell'art. 2048 cod. civ. il genitore risponde dell'illecito a titolo di culpa in vigilando e di culpa in educando. I genitori hanno l'obbligo, infatti, non soltanto di vigilare sulla condotta dei figli, ma anche di impartire loro un'adeguata educazione. Proprio il difettoso adempimento di tale obbligo può legittimare la loro responsabilità per il fatto illecito commesso dal figlio anche nel caso in cui ai genitori non sia ascrivibile alcun difetto di vigilanza.

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Note

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Agnino, Il fatto repentino ed improvviso esclude la responsabilità dei precettori ( osservaz. a Cass. Civ. Sez. III, 8740/01 ), in Danno e resp., 2002, vol. I, p. 285; Antimozzi, Dalla responsabilità dei precettori ex art. 2048 c.c. (nota a sent. Cass.Civ. Sez. III, 2027/84 ), in Dir. e prat. assicur., 1985, p. 303; Bessone, La "ratio legis" dell'art. 2048 c.c. e la responsabilità civile degli insegnanti per il fatto illecito dei minori (nota a sent. Cass. Civ. Sez. III, 369/80 ), in Foro pad. 1981, vol. I, p. 329; Biletta, Note intorno agli art. 2047 e 2048 c.c., in Dir. e prat. assicur., 1982, p. 16; Bondoni, Rischio e responsabilità su campi di sci (nota a sent. Appello di Bologna, 30 ottobre 1983 ), in Riv.giur. scuola, 1984, p. 369.

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Bibliografia

  • AGNINO, Il fatto repentino ed improvviso esclude la responsabilità dei precettori, Danno e resp., vol. I, 2002
  • ANTIMOZZI, Dalla responsabilità dei precettori ex art. 2048 c.c., Dir. e prat. assic., 1985
  • BESSONE, La ratio legis dell'art. 2048 c.c. e la responsabilità civle degli insegnanti per il ..., Foro pad., vol. I, 1981
  • BILETTA, Note intorno agli artt. 2047 e 2048 c.c., Dir. e prat. assic., 1982
  • BONDONI, Rischio e responsabilità sui campi di sci, Riv. giur. scuola, 1984

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