Ai sensi del II comma dell'art.
670 cod.civ. la prestazione afferente al legato alimentare è esigibile fin dall'inizio del termine periodico. Così se l'erogazione da corrispondere al legatario ha periodicità mensile, essa deve essere corrisposta il primo giorno del mese. La norma introduce una regola divergente rispetto a quella ordinaria, prevista dallo stesso art.670 cod.civ. al I comma per tutti gli altri legati obbligatori il cui adempimento postula una serie di erogazioni periodiche (legato di rendita vitalizia, di mantenimento).
La ratio della disposizione in esame è agevolmente intuibile. L'obbligazione alimentare per propria natura, in relazione cioè alle esigenze che è destinata a soddisfare, deve essere adempiuta senza dilazione alcuna. Per questo motivo essa si caratterizza in maniera sostanzialmente diversa rispetto alle altre prestazioni periodiche scaturenti da legato, le quali possono esigersi soltanto una volta scaduto il termine
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Note
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Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, 1982, Novara-Roma, p.407.
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Bibliografia
- CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982