Codice Civile art. 10


ABUSO DELL'IMMAGINE ALTRUI
1. Qualora l' immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l' esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l' autorità giudiziaria, su richiesta dell' interessato, può disporre che cessi l' abuso, salvo il risarcimento dei danni.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 10"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti