I cosiddetti atti post mortem



Secondo il modo di disporre del II comma dell'art.587 cod.civ. , le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.

Verrebbero al proposito in considerazione i c.d. atti post mortem, tali in quanto destinati a divenire efficaci successivamente alla morte del disponente nota1. Occorre al riguardo precisare un concetto: non v'è piena sovrapponibilità tra atti post mortem e disposizioni non patrimoniali veicolabili dal testamento. Nel primo ambito dovrebbero infatti annoverarsi anche quelle disposizioni aventi carattere patrimoniale, ma non qualificabili come tipiche, dovendo piuttosto essere considerate come accessorie o secondarie rispetto a quelle principali (istituzione d'erede, legato, modo). In definitiva gli atti in considerazione sono essenzialmente identificabili per il fatto di essere veicolabili da un testamento in modo non necessario, potendo anche essere perfezionati nella forma di atto immediatamente efficace durante la vita del disponente. Si pensi al riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio nota2 (art. 254 cod.civ.: si faccia attenzione a questo proposito all'irrevocabilità del riconoscimento contenuto nel testamento ai sensi dell'art. 256 cod.civ. ), alla designazione del tutore (art.348 cod.civ. ) o del protutore (art.349 cod.civ. ) a protezione del minore ovvero dell'interdetto (art.424 cod.civ.), del curatore a protezione dell'inabilitato (art.424 cod.civ. ), dell'amministratore di sostegno (da parte del genitore del beneficiario ai sensi dell'art.408 cod.civ.), alla riabilitazione dell'indegno ai sensi del I comma dell'art. 466 cod.civ. , alla designazione di una persona che curi l'esecuzione delle disposizioni a favore dell'anima (III comma art. 629 cod.civ. ), alla revoca del beneficio a favore del terzo ai sensi dell'art.1412 cod.civ. (ed alla relativa variante in tema di contratto di assicurazione a favore del terzo di cui all'art.1921 cod.civ. ), all'eventuale dichiarazione avente valenza confessoria a carico del de cuius, liberamente apprezzabile dal giudice (art.2735 cod.civ. ). Deve essere annoverato in tale ambito anche la scelta del modo e del luogo di sepoltura (c.d. jus eligendi sepulcrum ) (Cass. Civ. Sez.I, 12143/06).

Si distingue così tra testamento sostanziale e testamento formale nota3. Il primo è qualificato dal tipico contenuto dispositivo: il testatore dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte o di parte delle proprie sostanze (I comma art. 587 cod.civ. ). Si tratta di atti dispositivi che si concretano nell'istituzione d'erede, nel legato o in una disposizione modale. Il secondo conterrebbe atti che non avrebbero quale finalità quella sostanziale di regolare le vicende successorie attribuendo le attività dell'asse ereditario, bensì le ulteriori diverse vicende di cui si è più sopra riferito. Vengono in esame atti che per lo più sono perfezionati ed assumono efficacia quando il testatore è ancora in vita, tanto da poter essere a buon diritto classificati ordinariamente come inter vivos. A ben vedere tuttavia non è possibile qualificare tutte le disposizioni qui in considerazione in chiave di atti negoziali, connotati da un autonomo elemento causale. Appare più appropriato far riferimento ad una qualificazione in chiave di meri atti giuridici, ai quali la legge collega peculiari effetti in via autonoma e prescindendo dall'intento del disponente (questo si può sicuramente riferire per il riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio e la designazione del tutore, in modo più problematico, ma altrettanto convincente per la confessione) nota4.

In definitiva il testamento è un veicolo: normalmente contiene disposizioni tipicamente mortis causa, altre volte può "portare" atti che ben potrebbero assumere autonoma rilevanza ed efficacia durante la vita del testatore. In quest'ultimo caso esse sono destinate a sortire i propri effetti dopo la morte, donde la definizione di atti post mortem. Il senso della regola di cui al II comma dell'art.587 cod.civ. è dunque quello di sciogliere ogni dubbio: quand'anche un testamento fosse formulato in modo tale da contenere unicamente atti della specie qui esaminata, esso si paleserebbe pienamente valido.

Note

nota1

Sono infatti atti post mortem quegli atti in cui la morte è solo l'occasione per l'attuazione degli effetti: Gradassi, Il mandato post mortem, in Contratto e impresa, 1990, p.877; Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, Milano, 1954, p.37 e Nicolò, Attribuzioni patrimoniali post mortem e mortis causa, in Vita not., 1971, p.148.
top1

nota2


L'art. 1, comma 11, della l. 219/2012 ha disposto che nel codice civile, ovunque ricorrano, le parole "figli legittimi" e "figli naturali" siano sostituite dalla parola "figli". Successivamente l'art. 105, comma 3, del Dlgs 154/2013 ha disposto chele parole "figli naturali", ove presenti in tutta la legislazione vigente, siano sostituite dalle parole "figli nati fuori dal matrimonio".
top2

nota3

Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, Milano, 1983, p.421.
top3

nota4

Così Bigliazzi Geri, Il testamento, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol.VI, Torino, 1982, p.114.
top4

Bibliografia

  • BIGLIAZZI GERI, Il testamento, Torino, Trattato Rescigno, VI, 1982
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento, Milano, 1984
  • GRADASSI, Il mandato post mortem , Contratto e impresa, 1990
  • NICOLO', Attribuzioni patrimoniali post mortem e mortis causa, Vita notarile, 1971

Prassi collegate

  • Quesito n. 47-2009/C, Testamento contenente riconoscimento figlio naturale nato all'estero e ufficio dello stato civile destinatario della copia

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "I cosiddetti atti post mortem"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti