Superamento dell'incapacità relativa di agire: l'assistenza



Il soggetto relativamente capace può compiere da solo tutti gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione. Sotto questo profilo la capacità di agire del soggetto deve essere considerata ordinariamente.

L'incapacità relativa o parziale (minore emancipato, inabilitato) produce i propri effetti in relazione ai soli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Per il compimento di essi occorre fare ricorso all'assistenza, che è affidata al curatore. Questi non si sostituisce, come accade per il rappresentante legale (genitore esercente la potestà, tutore), all'emancipato o all'inabilitato nota1.

I soggetti relativamente incapaci infatti esprimono la propria volontà che viene integrata da quella del curatore.La legge vuole, in sostanza, che per gli atti di maggiore importanza la valutazione della loro opportunità o necessità sia compiuta non soltanto dal minore o dall'inabilitato, ma anche dal curatore, il quale deve dare il suo assenso perchè l'atto sia valido. La complessità dell'atto è diseguale: a decidere se porre in essere una determinata attività è soltanto il soggetto direttamente interessato, l'assistente interviene semplicemente per assentirlo, per asserverarne l'opportunità o la convenienza.

Il curatore viene nominato dal giudice tutelare (art. 424 cod. civ.; vedi anche art. 392 cod. civ.).

Non è comunque escluso che l'inabilitato sia dotato di un ambito nel quale conservi una capacità di agire piena. Il I comma dell'art.427 cod.civ. (introdotto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6 ) prevede infatti che nella pronunzia di inabilitazione possa essere stabilito che taluni "atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore". Sarà dunque il giudice, di volta in volta, a valutare la situazione concreta, adeguando le prescrizioni alla pratica realtà del caso.

Note

nota1

Dottrina e giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. I, 5359/92 ) sono concordi sul fatto che una domanda giudiziale proposta dal curatore senza la partecipazione della persona assistita non sia ammissibile. E' a quest'ultimo soggetto che spetta l'azione e la costituzione in giudizio, sia come attore che come convenuto, rimanendo comunque necessaria l'assistenza del curatore. Si vedano p.es. Dell'Oro, Emancipazione. Affidamento e affiliazione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1972, p. 47; Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p. 217.
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Bibliografia

  • DELL'ORO, Emancipazione. Affidamento e affiliazione, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura d Scialoja e Branca, 1972

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